Illecito nell’attività aziendale: la truffa contrattuale

E’ storia comune della vita sociale delle imprese che si manifestino fatti illeciti nella gestione delle operazioni aziendali, in particolare nei rapporti tra società e fornitori quando questi ultimi cercano “in ogni modo” di essere preferiti agli altri competitori offrendo o facendosi richiedere dagli uffici acquisti trattamenti di favore, a fronte di altre utilità.

Si tratta di una vera e propria piaga sociale che va ad intaccare un ampio spettro di interessi, dalla libertà di concorrenza. allo sviluppo economico, alla capacità di attrarre investimenti stranieri, all’efficienza del mercato.

Più in generale, si ritiene che tali condotte rechino danni alla democrazia, ai principi di equità e giustizia sociale, ai valori etici che conformano una società, alla competitività dei mercati, alla fiducia tra Paesi e, non per ultimo, ai diritti dell’uomo e del cittadino.

Nell’ultimo anno l’Italia è migliorata ancora nella classifica di Transparency International, dopo il balzo di dieci posizioni dello scorso anno: secondo i dati dell’indice della percezione della corruzione 2022 diffusi il 31 gennaio 2023 siamo al 41° posto su una classifica di 180 paesi.

In realtà è molto difficile “misurare” il fenomeno degli interessi privati nell’attività economica, inteso come abuso di ruoli e risorse al fine di ottenere vantaggi personali. La maggior parte di queste condotte restano sconosciute alle autorità, e gli indicatori non quantificano la quota non giudiziariamente emersa del fenomeno.

L’intervista all’Avv. d’affari Massimo Tucci

Per comprendere meglio la situazione rivolgiamo alcune domande all’Avv. Massimo Tucci, già associato di Studio Chiomenti Milano:

D: Avvocato il fenomeno del dipendente infedele che trae profitto personale ricevendo favori dai fornitori per preferirli come va qualificato?

R: la questione, intollerabile e dannosa, è, dal punto di vista giuslavoristico, tale da legittimare il licenziamento per giusta causa. Infatti la giurisprudenza di legittimità ha specificato che la giusta causa si sostanzia in un inadempimento talmente grave che qualsiasi altra sanzione diversa dal licenziamento risulti insufficiente a tutelare l’interesse del datore di lavoro. Più complesso l’inquadramento dal punto di vista penale, si verte infatti in ipotesi di truffa contrattuale, ma va provato il danno.

D: Avvocato ma il danno non risulta evidente?

R: Il danno è sempre l’elemento più difficile da identificare e soprattutto da quantificare, in quanto deve essere conseguenza immediata e diretta della condotta del soggetto: dunque occorre la prova dell’accordo illecito. Per ottenerla occorre poter visionare la documentazione e soprattutto la mail del/dei dipendenti.

D: Ma ciò mi pare possibile Avvocato, non sono comunicazioni inerenti l’azienda?

R: in assenza di una policy interna, con conseguenti accordi con tutti i dipendenti, direi di no. Infatti l’accesso alla mail privata integra il reato di accesso abusivo alla mail che prevede una pena fino a tre anni (615 ter cp).

D: ma come proteggersi allora?

R: fondamentale è la consulenza di professionisti esperti che valutino la congruità dell’organizzazione aziendale, che sviluppino e stipulino policies coi dipendenti volte anche e soprattutto ad evitare l’accesso abusivo ai dati informatici e sottrazione dei dati aziendali (615 ter cp), ipotesi che potrebbe addirittura completamente azzerare l’azienda.

A cura di Francesca Baroni