Oggi il principio che guida le decisioni giurisprudenziali in materia di

“mansioni” dell’infermiere, si muove sulla scorta della residualità cioè visto che

le mansioni di tutti gli altri operatori sanitari sono chiaramente stabilite dai vari

decreti, si deduce che quelle non indicate in queste declaratorie debbano essere

svolte dagli infermieri.

Il principio analogico, invece, permette di accostare una mansione non riportata

nei testi con una simile.

Vuol dire che prima di dichiarare a chi competa una specifica mansione, si deve

verificare se la stessa mansione può essere assunta cioè applicata in via analogica

ad almeno una di quelle indicate espressamente nei vari ordinamenti legislativi

relativi al personale ausiliario oppure nella giurisprudenza in materia.

Si deve verificare se una mansione non scritta nei testi legislativi può essere

accostata ad una mansione, di fatto eseguita, perché simile.

(Es: se il D.P.R. n. 384/90 affida all’OTA il compito di pulire e disinfettare i

presidi medico-chirurgici utilizzati per “l’assistenza al malato”, analogicamente

anche quelli utilizzati per le attività diagnostiche devono essere puliti dall’OTA;

le pinze, sia che vengano usate per disinfettare una ferita o che vengano usate

per clampare un catetere durante un esame diagnostico, devono sempre essere

pulite e disinfettate dall’OTA).

La tipicità postula che ogni professionalità, tranne qualche accostamento marginale,

non può invadere la sfera relativa alle  mansioni di altra professionalità di modo che

ognuna possa soddisfare una parte del tutto (cioè una parte di tutta l’assistenza).

 

Naturalmente, come stabiliscono anche le pre-leggi al codice civile e la dottrina,

si deve operare una sinergia interpretativa tra questi tre principi.

Per questi motivi l’infermiere deve conoscere perfettamente tutte le mansioni

che il personale ausiliario deve svolgere.

 

MILANO MICHELE