di Chiara Cristina Lattanzio

L’Ilva annuncia in una nota che a seguito del ‘NO’ del gip di Taranto per il dissequestro dei prodotti giacenti sulle banchine, pari a 1.700.000 tonnellate circa e un valore di un miliardo di euro, si fermeranno a catena gli impianti di Novi Ligure, Genova Racconigi e Salerno, dell’Hellenic Steel di Salonicco, della Tunisacier di Tunisi e di diversi stabilimenti presenti in Francia.
Da ora e a cascata per le prossime settimane circa 1.400 dipendenti, appartenenti prevalentemente alle aree della laminazione a freddo, tubifici e servizi correlati, rimarranno senza lavoro“.
L’Ilva ha anche annunciato che ricorrerà al Tribunale del Riesame, «confidando che la situazione possa essere sbloccata al più presto per evitare, oltre al danno derivante dalla mancata consegna dei prodotti già ordinati e non rimpiazzabili in alcun modo, anche il danno relativo all’eventuale smaltimento di tali prodotti che, l’azienda ricorda, sono prodotti deteriorabili».
Il Consiglio dei ministri, intanto, ha presentato oggi un emendamento ‘interpretativo’ al decreto salva-Ilva o, che chiarisce la facoltà di commercializzazione dei manufatti da parte dell’Ilva, riguarda anche quelli prodotti prima dell’entrata in vigore del decreto legge n.207.
Il ministro Corrado Clini afferma: “L’emendamento presentato oggi serve a integrare il decreto con un’interpretazione autentica delle norme  con le quali abbiamo voluto coniugare la tutela dell’ambiente, del lavoro, e la continuità produttiva”. Inoltre, in questo modo, “abbiamo voluto chiarire che il decreto è finalizzato alla continuità produttiva e alla disponibilità dei prodotti a condizione che l’Ilva applichi le disposizioni”. “Se ci sono interpretazioni del decreto diverse a proposito della decisione della Magistratura di non dissequestrare i prodotti finiti – le chiarisce il legislatore. È questo il senso dell’emendamento”.
Nel testo dell’emendamento si legge che ‘’a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, la società Ilva spa di Taranto è immessa nel possesso dei beni dell’impresa ed è in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 1, alla prosecuzione dell’attività produttiva nello stabilimento ed alla commercializzazione dei prodotti ivi compresi quelli realizzati antecedentemente all’entrata in vigore del presente decreto legge per un periodo di 36 mesi, ferma restando l’applicazione di tutte le disposizioni contenute nel presente decreto legge’’.

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