In tema di diritto all’oblio, discontinuità e continuità sono due facce della stessa medaglia.

Quando si parla di diritto all’oblio ci si riferisce, in realtà, ad almeno tre differenti situazioni: quella di chi desidera non vedere nuovamente pubblicate notizie relative a vicende, in passato legittimamente diffuse, quando è trascorso un certo tempo tra la prima e la seconda pubblicazione; quella, connessa all’uso di internet e alla reperibilità delle notizie nella rete, consistente nell’esigenza di collocare la pubblicazione nel contesto attuale; e quella, infine, nella quale l’interessato fa valere il diritto alla cancellazione dei dati.

Tutti abbiamo – infatti – il diritto di ricominciare. Ma si può ipotizzare che con <diritto all’oblio> si intenda qualcosa di più di semplice “non intromissione”? Facendo un passo avanti, con attenzione, ci si accorge che sulla questione del cosiddetto diritto all’oblio incide non poco il concetto di vita biografica.

La storia di ognuno è un percorso unico e discontinuo, in continua evoluzione. Tutti dispongono di una biografia, e in qualche modo anche della facoltà di gestirla e rivendicarla. Ma fino a che punto si può amministrare il proprio sé?

La vita biografica di un soggetto è caratterizzata da fasi che si susseguono, come i gradini di una scala, pertanto non può essere cristallizzata a un singolo momento del passato perché inevitabilmente il tempo che scorre implica cambiamenti. La possibilità di “ricominciare”, e reinventarsi la propria esistenza, dev’essere una prerogativa indiscussa, così come, certamente, quella di non farlo. L’altra faccia della discontinuità è infatti il diritto “alla continuità”. Si tratta di due termini – quello di discontinuità e di continuità – diametralmente opposti ma inerenti al medesimo concetto, ossia la volontà di “riniziare” o al contrario di vedere conservata una certa continuità nella propria biografia.

La continuità e la discontinuità del sé possono rappresentare un valore rispetto al quale avere atteggiamenti diversi e il cui rispetto comporta un’articolata rosa di possibilità, rispetto alle quali il diritto, e specie quella parte di esso che concerne la tutela dell’integrità della persona, non può rimanere indifferente.

Se la richiesta di tutela della discontinuità della vita biografica di una persona è un fenomeno più immediatamente caratteristico della maggior parte delle vicende portate in giudizio in materia di diritto all’oblio, la richiesta di tutela della continuità è viceversa più rara.

Il caso Bernaroli

Un esempio è portato dal caso Bernaroli, divenuto peraltro noto per profili diversi da quelli in discussione, ma tale da rappresentare un interessante “banco di prova” anche ai fini del nostro discorso. La persona in questione aveva compiuto il percorso di transizione da uomo a donna, modificando il suo stato civile, e conseguentemente anche gli effetti civili del matrimonio contratto anteriormente all’evento di cui sopra. All’arbitrario scioglimento del matrimonio da parte dell’ufficio dello stato civile, la Bernaroli e la sua coniuge si erano fermamente opposte, chiedendo il riconoscimento e il mantenimento di tutti i diritti e doveri precedentemente acquisiti con il vincolo del matrimonio. Le questioni attorno alle quali ruota la vicenda Bernaroli sono rappresentate non solo dall’interrogativo in ordine alla possibilità o meno di conservazione del matrimonio contratto dalla persona transessuale che ha successivamente rettificato i suoi dati anagrafici, ma pure, per altro verso e in ogni caso, dal problema rappresentato dall’esigenza di tutela dell’integrità biografica.

Nel caso di specie, quindi, pur di fronte a una assai significativa incisione del proprio status personale (il mutamento di sesso), la persona voleva allo stesso tempo conservare un profilo della sua vita (il matrimonio con la moglie) riconducibile con tutta evidenza alla sua condizione pregressa. Questo fa riflettere sul problema, chiamiamolo così, della disponibilità di una biografia: problema che presenta alcuni punti di contatto importanti, a ben guardare, con alcuni aspetti specifici del cosiddetto diritto all’oblio, dal momento che la questione di fondo, dal punto di vista della tutela dell’integrità personale, sta sempre nella rilevanza del passato biografico, nella possibilità del suo controllo, nella ripercussione che la stessa comporta sul presente.

L’effettività della tutela

La questione risulta complessa e, ancor prima dell’approdo in Cassazione, il caso Bernaroli è stato oggetto di numerosissimi commenti.

In primo luogo, non si può ritenere che la fattispecie in questione rientri nell’area tematica del matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Dato che il nostro sistema legislativo consente solo alle coppie eterosessuali di unirsi in matrimonio, una rettificazione di sesso di uno dei coniugi farebbe venir meno la legittimità del legame. Ma il matrimonio, quando si è compiuto, era strutturalmente perfetto e contratto tra persone di sesso diverso delle quali, in seguito, una delle due ha legittimamente deciso, com’era suo diritto fondamentale ed espressamente riconosciuto dall’ordinamento a tutela della salute ed identità della persona, di intraprendere un percorso di transizione verso l’altro sesso; un percorso poi sfociato nella richiesta di riattribuzione del sesso anagrafico e di null’altro, senza che né la Bernaroli né la moglie intendessero mettere in discussione la permanenza della loro unione coniugale.

Occorre pertanto considerare alcuni elementi fondamentali, il cui rilievo giuridico non può e non deve essere svalutato, previsti dell’art. 32 Cost. – relativo alla tutela della salute come diritto fondamentale della persona – e dell’art. 13 Cost., letto in connessione col primo, nonché del parametro di uguaglianza sostanziale, rilevante ex art. 3 Cost.

Non si può sostenere che Alessandra Bernaroli sia una persona diversa rispetto a quella che era nelle sue pregresse vesti maschili: in altre parole, la pur rilevante incisione della morfologia sessuale della persona non può comportare la negazione della sua continuità identitaria,

La pretesa di Alessandra Bernaroli, di fare salvo il proprio matrimonio, è in sostanza una rivendicazione della propria piena identità e integrità personali nel loro progressivo sviluppo in un tutto unitario, caratterizzato da quella fluidità discontinua che solo il palinsesto della vita sa efficacemente esprimere.

In altre parole, Bernaroli ha chiesto che venissero riconosciuti, ad un tempo, il suo vissuto nelle vesti di Alessandro, e talune scelte, anche negoziali, e il suo presente nelle vesti femminili di Alessandra; in presente legato al diritto alla salute inteso nel senso più proprio e più ampio.

In conclusone, il vincolo deve proseguire, con conservazione ai coniugi del riconoscimento dei diritti e doveri conseguenti al matrimonio, sino a quando il legislatore non intervenga per consentire alla coppia di mantenere in vita il rapporto con altra forma di convivenza registrata che ne tuteli adeguatamente diritti ed obblighi.