L’art.3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 concernente “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il 7 aprile 2011, ha introdotto, a partire dal 2011, un nuovo regime facoltativo di tassazione dei redditi derivanti dalla locazione, per finalità abitative degli immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze, il regime della cedolare secca.

Trattasi della cosiddetta cedolare secca e cioè di un sistema di tassazione alternativo a quello ordinario. L’opzione da parte del locatore dell’immobile per il regime della cedolare secca esclude l’applicazione per il periodo di durata dell’opzione (dell’imposta):

sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), secondo le aliquote progressive per scaglioni di reddito, e delle relative addizionali sul reddito fondiario prodotto dall’immobile locato;

di registro dovuta sul contratto di locazione, generalmente prevista nella misura del 2% del canone pattuito;

di bollo sul contratto di locazione dovuta nella misura di euro 16,00 per ogni foglio;

L’opzione esercitabile solo dal locatore comporta, tuttavia, effetti anche nei confronti del conduttore che non è più tenuto, per il periodo di durata dell’opzione, al versamento dell’imposta di registro sul contratto di locazione concluso.

Per il periodo di durata dell’opzione della cedolare secca, inoltre, è sospesa per il locatore la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se detta facoltà è prevista nel contratto di locazione. A tal fine, il locatore è tenuto a comunicare preventivamente con lettera raccomandata al conduttore l’intenzione di esercitare l’opzione e la rinuncia all’aggiornamento del canone.

Chi può accedere al regime della cedolare secca?

Il regime della cedolare secca è pertanto un’agevolazione che consente di ridurre la tassazione del reddito percepito dall’affitto degli immobili per uso abitativo, inclusi gli affitti per studenti. Non possono infatti accedere al regime della cedolare secca le società di persone, le società di capitali, nonché gli enti commerciali e non commerciali. Inoltre, non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di un’attività di impresa, o di arti e professioni.