L’art. 1 comma 284 della legge 208/2015 introduce uno strumento di flessibilità per lavoratori prossimi alla pensione di vecchiaia mediante l’incentivazione alla trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time.
E’ stato firmato il decreto interministeriale (Lavoro e Economia) attuativo delle disposizioni normative fissando anche il procedimento amministrativo per l’ottenimento dell’incentivazione economica statale alla trasformazione del rapporto di lavoro anche se, ai fini della concreta possibilità per aziende e lavoratori di accedere a tale strumento, necessitano ulteriori chiarimenti da parte dell’INPS (La procedura al momento non è ancora operativa).
Campo di applicazione
L’incentivazione è riconosciuta ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, prossimi al pensionamento di vecchiaia, che aderiscono ad una trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con una riduzione dell’orario di lavoro compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento.
Rientrano nel campo di applicazione della norma tutti i lavoratori dipendenti di aziende di qualsiasi dimensione operanti nel settore privato indipendentemente dal fondo previdenziale di iscrizione.
Non possono quindi fruire del beneficio i lavoratori che sono già in part time e che intendano ridurre maggiormente l’orario di lavoro. Non è ugualmente possibile trasformare il rapporto di lavoro già in part time in un rapporto a tempo pieno per poi successivamente trasformare lo stesso contratto di nuovo in tempo parziale.
Quali lavoratori posso chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro?
I lavoratori, inoltre, devono raggiungere i requisiti per l’accesso al pensionamento di vecchiaia di cui all’art. 24 comma 6 del DL 201/2011 entro il 31/12/2018 “a condizione di avere maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia”. La norma quindi pone in una situazione futura il raggiungimento dell’età anagrafica richiesta per il pensionamento di vecchiaia e in una situazione presente il possesso dell’anzianità contributiva minima, richiesta per il medesimo pensionamento, ad oggi fissata a 20 anni.
Se ne deduce che l’età pensionabile debba essere raggiunta entro il 31/12/2018 mentre i 20 anni di anzianità contributiva debbano essere già posseduti al momento della stipula dell’accordo.
Resterebbero quindi esclusi quei lavoratori, che anche a causa di percorsi lavoratori particolari, non sono in possesso al momento della stipula dell’accordo dei 20 anni di anzianità contributiva, ma che avrebbero comunque raggiunto tale anzianità congiuntamente al requisito anagrafico entro il 31/12/2018.
Vengono di seguito riportate le età pensionabili riferite agli anni 2016 – 2017 – 2018 suddivise per donne e uomini dipendenti del settore privato ed inclusive degli adeguamenti per gli incrementi delle speranze di vita, fissati in via definitiva fino al 31/12/2018 dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 dicembre 2014.
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ANNO |
DONNE |
UOMINI |
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2016 |
65 anni e 7 mesi |
66 anni e 7 mesi |
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2017 |
65 anni e 7 mesi |
66 anni e 7 mesi |
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2018 |
66 anni e 7 mesi |
66 anni e 7 mesi |
Dalle età pensionabili previste per gli anni a seguire fino al 31/12/2018 si ricava che risultano interessabili dalle disposizioni in esame gli uomini e le donne che al mese di aprile 2016 hanno una età anagrafica non inferiore a 63 anni e 11 mesi.
Gli incentivi economici
L’incentivazione economica è pertanto riconosciuta a fronte della stipula di un accordo individuale di trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time (sia orizzontale che verticale) con relativa riduzione dell’orario di lavoro con una percentuale part time non inferiore al 40% e non superiore al 60%.
Il lavoratore che aderisce all’accordo tipico di trasformazione del rapporto di cui sopra riceverà a carico del datore di lavoro in busta paga, in aggiunta alla ordinaria retribuzione, un ulteriore elemento retributivo determinato sulla base della contribuzione previdenziale ai fini pensionistici carico azienda (generalmente 23,81%) che sarebbe spettata sulla parte della retribuzione non più percepita per effetto della riduzione di orario.
Tale elemento retributivo (e qui entra anche in gioco parte dell’incentivazione statale) è omnicomprensivo, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, ivi inclusa quella relativa all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Il lavoratore che accetta la trasformazione del rapporto, inoltre, avrà diritto, dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento del procedimento amministrativo di autorizzazione, all’accredito della contribuzione previdenziale figurativa calcolata sulla retribuzione persa per effetto della trasformazione del rapporto.
In sintesi il sistema degli incentivi recati dalle disposizioni sul part time agevolato è cosi riassumibile:
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il lavoratore, a fronte della riduzione dell’orario di lavoro, pur riducendosi la retribuzione, ha un netto proporzionalmente superiore al passato (per effetto della contribuzione versata in busta paga) e inoltre non subisce conseguenze negative sul versante pensionistico (per effetto dell’accredito della contribuzione figurativa e della neutralizzazione delle retribuzioni);
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il datore di lavoro ha la possibilità di ridurre il proprio costo del lavoro corrispondente al salario non più dovuto relativo alla quota parte di rapporto trasformato.
Il procedimento amministrativo
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Fase 1: richiesta all’INPS di certificazione del raggiungimento dell’età pensionabile di vecchiaia al 31/12/2018 e del possesso dell’anzianità contributiva minima di 20 anni
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Fase 2: stipula dell’accordo individuale di trasformazione del contratto di lavoro da full time a part time con una riduzione di orario compresa tra il 40 e il 60%
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Fase 3: Il datore di lavoro trasmetterà tale accordo alla DTL competente per territorio con le modalità che dovranno essere fornite dal Ministero, che entro cinque giorni dovrà emanare il provvedimento di autorizzazione. Decorsi inutilmente i cinque giorni il provvedimento di autorizzazione si intende rilasciato con il meccanismo del silenzio assenso
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Fase 4: Dopo aver ottenuto il provvedimento di autorizzazione il datore di lavoro trasmette istanza telematica all’INPS contenente il dato identificativo della certificazione al diritto e le informazioni relative all’accordo. A tal fine, per la definitiva fruibilità del beneficio, risultano necessarie ulteriori istruzioni dell’INPS che dovranno definire le modalità operative della trasmissione dell’istanza
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Fase 5: L’INPS, a differenza della direzione territoriale del lavoro, risponde entro il termine ordinatorio di 5 giorni lavorativi in cui comunica l’accoglimento o il rigetto dell’istanza
E.M. MARITATO


