La norma 196 del codice dei dottori commercialisti e consulenti tributari ci aiuta a comprendere .

In base al principio di capacità contributiva previsto dall’art. 53 della Costituzione,

qualsiasi contribuente ha sempre la possibilità di integrare a suo favore l’ultima

dichiarazione emendabile, con la finalità di rideterminare (e recuperare se già versate) le

imposte in precedenza dichiarate in eccesso, ovvero di far valere un maggior credito

d’imposta o una maggiore perdita fiscale.

Tale rimedio spetta alla generalità dei contribuenti e per tutte le categorie di redditi,

utilizzando la procedura della “dichiarazione integrativa”, nei termini previsti dall’art.2 comma 8 bis del DPR 322/1998 e con le modalità operative indicate dalla Circolare Ministeriale n. 31 del 24 settembre 2013 per l’eventuale evidenziazione di tutti gli effetti correttivi di errori anche di dichiarazioni di annualità pregresse ancora

autonomamente accertabili in base all’art. 43 del DPR 600/73.

Il credito (o maggior credito) così scaturente dalla “dichiarazione integrativa” può

essere utilizzato da qualsiasi contribuente in compensazione in base al generale

principio di compensabilità del debito tributario previsto dall’art. 8, comma 1, della

Legge 212/2000 e sulla base dell’art. 6 comma 8 dello Statuto del Contribuente e con le modalità dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

L’Amministrazione Finanziaria esercita i propri poteri di controllo entro i più ampi

termini previsti in tema di ravvedimento operoso.

 Le dichiarazioni fiscali non sono atti negoziali o dispositivi, né costituiscono titolo

dell’obbligazione tributaria, ma sono dichiarazioni di scienza, sicché possono, in linea di

principio, essere liberamente emendate e ritrattate dal contribuente se, per effetto di

errore di fatto o di diritto commesso nella relativa redazione, possa derivare

l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli

che, sulla base della legge, devono restare a suo carico. Il principio, consolidato in

giurisprudenza, trae diretto fondamento dall’articolo 53 della Costituzione

Se la correzione degli errori viene effettuata con la presentazione di una dichiarazione

integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis del DPR. 322 del 1998 (entro il termine

prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta

successivo), l’eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere

utilizzato in compensazione, nel modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs. n.

241 del 1997. Altrimenti è possibile presentare istanza di rimborso delle maggiori

imposte versate con la procedura di cui all’articolo 38 del Dpr. 602 del 19732

La possibilità di attivare la compensazione nel modello F24 ove sia presentata una

dichiarazione integrativa entro il termine della dichiarazione relativa al periodo

d’imposta successivo – indipendentemente dalla possibilità, negli altri casi, di chiedere

il rimborso delle maggiori imposte versate ai sensi dell’articolo 38 del Dpr. 602 del

1973 – consente di dare concreta attuazione all’articolo 8, comma 1 della legge 2012 del

2000 (“Statuto del contribuente”) secondo cui “l’obbligazione tributaria può essere

estinta anche per compensazione”.

Il fatto che il potere regolamentare in materia di compensazione del debito tributario

non sia stato sino ad ora esercitato dall’autorità preposta, in quanto il decreto attuativo

che è previsto al comma 6, dell’art. 8, della Legge 212/2000, non è stato ancora

 emanato, non può precludere al contribuente l’esercizio di tale diritto di compensazione

come modalità estintiva dell’obbligazione tributaria. Quella contenuta al citato comma6 è infatti una disposizione volta esclusivamente ad attribuire all’Amministrazione

Finanziaria la possibilità di disciplinare le modalità di applicazione del precetto

normativo, il quale risulta comunque in vigore e quindi pienamente applicabile.

Pertanto, come affermato dalla Suprema Corte (sentenza n. 22872 del 25 ottobre 2006) –

anche in forza di quanto già aveva avuto modo di statuire la stessa Corte di Cassazione

con sentenza n. 14579/01 – “in difetto di una disciplina normativa specifica, devono

applicarsi i principi dettati dal codice civile (artt. 1241 e ss., c.c.)”. Inoltre, sempre la

Corte di Cassazione (sentenza n. 23787 del 24 novembre 2010) ha evidenziato che “la compensazione tra crediti e debiti verso lo Stato è un principio immanente nel nostro

ordinamento, anche prima della codificazione con l’art. 8 della Legge 27 luglio 2000, n.212 (Statuto dei diritti del contribuente)”.

Una procedura idonea a rendere effettivamente attivabile il duplice diritto del

contribuente di emendare la propria dichiarazione dei redditi e di estinguere

l’obbligazione tributaria per compensazione è stata resa operativa con le indicazioni

contenute nella circolare 31/E del 20133 e con l’introduzione nei modelli della

dichiarazione dei redditi di un apposita sezione del quadro RS, quest’ultima prevista

peraltro esclusivamente per la correzione degli errori contabili che abbiano comportato violazioni del principio della competenza nel reddito d’impresa.

Le modalità operative indicate nella circolare 31/E consentono di evitare che si verifichi una doppia imposizione nell’ipotesi in cui l’errore sia incorso in un periodo per il quale non sia più possibile presentare la dichiarazione integrativa a favore, in quanto scaduto il termine previsto dall’articolo 2, comma 8-bis, del DPR n. 322 del 1998; in tal caso, il contribuente può rimediare all’errore ricalcolando le imposte per tutte le annualità interessate dall’errore e presentando una dichiarazione integrativa solo per l’ultima annualità emendabile. Tale procedura consente al contribuente di avvalersi dell’articolo

2, comma 8-bis del DPR n. 322 del 1998, per procedere all’utilizzo immediato in

compensazione delle imposte non dovute, fermo restando che l’Amministrazione

finanziaria potrà esercitare il proprio potere di accertamento (limitatamente all’oggetto di integrazione) per un periodo di tempo ulteriore corrispondente al periodo intercorso

tra l’errore commesso e l’integrazione

4Poiché la procedura sopra descritta trae fondamento normativo nei principi generali di emendabilità della dichiarazione e di opponibilità dei crediti tributari in compensazionedei debiti, la sua utilizzabilità non può essere limitata, da un punto di vista soggettivo,esclusivamente a quei contribuenti che redigono le scritture contabili ed il bilancio di

esercizio e che possono incorrere in una violazione del principio di competenza.

E’ altrettanto ovvio che il rispetto del principio di capacità contributiva é valevole e

operante per tutte le categorie di reddito del contribuente, quando lo stesso sia incorso in un errore dichiarativo che abbia generato a suo carico un danno economico, attuale o potenziale, a prescindere dalla tipologia di reddito dichiarata.

In conclusione, il diritto riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate ai contribuenti di

correggere gli errori contabili nei quali siano incorsi i titolari di reddito d’impresa, vale

– anche se l’Amministrazione finanziaria non lo ha confermato e le istruzioni al quadro

RS del modello UNICO non lo prevedono – non solo per correggere gli errori sulla

competenza dei costi e dei ricavi d’impresa, ma in ogni caso in cui sia necessario

rettificare precedenti dichiarazioni, indipendentemente dai termini di cui al comma 8-bis

dell’articolo 2 del DPR n. 322 del 1998, in quanto, utilizzando la procedura indicata

nella Circolare Ministeriale n. 31/E del 2013, tali termini vengono comunque rispettati.

Una volta stabilito che il principio di emendabilità della dichiarazione attraverso la

presentazione di una dichiarazione integrativa vale per qualsiasi categoria di reddito – e

che può quindi riguardare anche la determinazione dell’imponibile IRAP e della relativa

imposta – da un punto di vista operativo le modalità potranno quindi essere analoghe a quelle descritte nella circolare n. 31/E del 20135, la quale, in tema di richiesta di

informazioni e/o contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, precisa che il contribuente “esercita tale facoltà con la necessaria consapevolezza del pieno controllo

da parte degli uffici delle annualità a cui è riferibile la sussistenza dei presupposti che

fondano la richiesta e di quelle successivamente interessate. E’ inoltre necessario che,

a tale fine, il contribuente sia in possesso di tutta la documentazione idonea a comprovare

la puntuale sussistenza dei presupposti sostanziali dell’istanza e che provveda ad

esibirla agli uffici nell’ambito della relativa attività istruttoria”.

Dato che la dichiarazione integrativa a favore del contribuente è da collocarsi

nell’ambito di applicazione del comma 8-bis dell’articolo 2 del DPR n. 322 del 1998,

naturale conseguenza di tale comportamento è la possibilità di compensazione delle

maggiori somme erroneamente indicate come dovute nella dichiarazione oggetto di

correzione (e poi di conseguenza se del caso versate) somme che, per effetto della

dichiarazione integrativa costituiscono un credito utilizzabile anche in compensazione

con le modalità di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

A titolo esemplificativo, tale possibilità potrà quindi essere utilizzata anche nei casi in

cui:

– sia stato inserito nella dichiarazione redatta da un lavoratore autonomo, un

componente positivo assoggettato a tassazione secondo il principio di

competenza in luogo del principio di cassa;

– il titolare di un reddito fondiario non abbia applicato correttamente le riduzioni

previste per gli immobili storici ex L. 1089/39;

– sia stata assoggettata a tassazione nell’ambito della categoria dei redditi diversi,

una plusvalenza che non doveva, invece, scontare imposizione o doveva

scontarla in misura minore;

– il contribuente non abbia indicato nella dichiarazione originaria la spettanza di

oneri deducibili ex art. 10 o detraibili ex art. 15 del TUIR.

Nei casi in cui la dichiarazione integrativa non comporti l’emersione di un credito ma,

ad esempio, l’evidenziazione di una maggiore perdita, il contribuente potrà comunque

applicare le ordinarie disposizioni previste dal TUIR in tema di riporto della stessa,

fermo restando che, sulla scorta di quanto rappresentato dalla più volte citata Circolare

n. 31/E del 2013, “l’attività accertativa degli uffici si esplica nei termini di decadenza di cui al citato articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, calcolati a partire dall’anno di

presentazione della dichiarazione integrativa, in relazione e nei limiti degli elementi “rigenerati” in tale dichiarazione”. In ogni caso, le integrazioni a favore del contribuente

potranno riguardare la correzione di errori commessi in periodi d’imposta

autonomamente accertabili alla luce e nei limiti di quanto previsto dall’articolo 43 del

DPR n. 600 del 1973.

E.M. MARITATO

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Inserito dai Redattori di "Vento nuovo". Quotidiano di informazione, cultura, innovazione, economia, arte, fashion, gossip, sport, fondato a Roma nel 2009 ( n. 43/2010)

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