La società di noleggio continua regolarmente ad adempiere agli obblighi contrattualmente assunti, primo tra tutti quello di mantenerti il bene a disposizione, e non è possibile reclamare alcun diritto alla sospensione del pagamento del canone contrattualmente convenuto, ma si avrà indubbiamente diritto ad un rimborso chilometrico se, al momento in cui l’auto verrà restituita, i chilometri percorsi risulteranno inferiori a quelli contrattualmente previsti.
Unico appiglio al quale attaccarsi nel fare eventuale ricorso per giustificare un ritardo nell’adempimento della propria prestazione (pagamento del canone) o una sospensione della stessa, potrebbe essere l’art. 91 del D.l. n. 18/2020, il quale dispone che “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1228 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti…”
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