La legge di Bilancio 2018 ha modificato la disciplina dei rifornimenti di carburante per imprese e professionisti titolari di partita Iva, eliminando la scheda carburante e introducendo al suo posto l’obbligo della fattura elettronica da parte del gestore della stazione di servizio.
A partire dal 1° luglio 2018 l’acquirente non dovrà più compilare la scheda carburante, ma sarà obbligato ad effettuare il pagamento del carburante tramite carta di credito, bancomat o carta prepagata al fine di poter operare la deduzione del costo relativo all’acquisto di carburante e la corrispondente detrazione dell’Iva. Fino al 30 giugno 2018 si applicheranno le regole previgenti.
Tutti gli acquisti di benzina e gasolio per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto dovranno essere documentati con la fattura elettronica. Il gestore della stazione di servizio sarà esonerato dall’obbligo di certificazione fiscale unicamente in relazione alle forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione effettuate verso clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione. Nel caso in cui il pagamento venisse effettuato in contanti, verrebbe meno la possibilità di contabilizzare fiscalmente le proprie spese carburante e di dedurle dal reddito.

Emanuela Maria Maritato