La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 1448 del 15 gennaio scorso ha confermato la condanna comminata a un uomo dalla Corte d’Appello – tre anni di reclusione, risarcimento danni nei confronti della parte civile e una provvisionale di 15 mila euro – per aver maltrattato con crudeltà e senza necessità 112 cuccioli di cane.
Secondo la Suprema Corte l’uomo, nell’esercizio dell’attività di commercio degli animali, ha importato i cuccioli dall’estero in maniera irregolare, li ha allontanati prematuramente dalla madre ostacolandone la corretta crescita e l’adeguato sviluppo, li ha detenuti in condizioni pessime e inadeguate alla loro natura, li ha sottoposti a trattamenti di vaccinazione antirabbica prima del tempo, ha omesso di approntare le dovute cure ai cuccioli ammalati, ha venduto ai propri acquirenti esemplari che per origine, qualità e provenienza differivano da quella dichiarata e pattuita e ha contraffatto in tutto o in parte i passaporti canini.
Tali condotte hanno portato al decesso del 30% dei cuccioli rinvenuti per malattie quali il cimurro e la parvovirosi canina. Il trasporto dei cuccioli dall’Ungheria all’Italia senza preventivo esame clinico da parte di veterinario abilitato dall’autorità competente ha infatti provocato la diffusione delle malattie contratte da alcuni esemplari. All’uomo non sono state riconosciute neppure le attenuanti generiche in considerazione dell’assenza di ravvedimento, della sussistenza di un precedente penale specifico, dell’elevato numero di cuccioli coinvolti, della gravità dei maltrattamenti e del contesto di commissione delle condotte.
Emanuela Maria Maritato