Molti pensano che solo con il D.P.R. 14.03.1974 n. 225 è stata creata la figura dell’infermiere professionale. Non è così! Già con Regio Decreto n. 1310 del 02.05.1940, intitolato: “Determinazione delle mansioni delle infermiere professionali e degli infermieri generici”, nel pieno della guerra mondiale, vennero differenziate le due figure infermieristiche. In tutta l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale, quella del generico è rimasta un’arte ausiliaria statica cioè ancorata ai vecchi schemi assistenziali mentre il professionale si è evoluto al passo con i tempi (tecnologia e nuove necessità cliniche).
Con R.D. n. 1832 del 1925, in Italia, vengono istituite le scuole convitto per infermiere (l’attività è preclusa agli uomini) della durata di un anno e il R.D. n. 2- 330 del 1926 aumenta il corso a due anni e stabilisce anche la specializzazione in funzioni direttive. Solo con il R.D. del 1929, esecutivo del n. 2330/1926, si richiedono per l’accesso alle scuole per infermiere, due requisiti: l’attestato di scuola elementare e un certificato di “indiscussa moralità”. Con D.L. n. 233 del 1946 viene istituito l’albo professionale; con Legge n. 1048 del 1954 i collegi IPASVI e con Legge n. 1420 del 1956 il diploma di scuola media inferiore diviene obbligatorio per accedere alla scuole convitto. Per permettere agli uomini di accedere alla scuola per infermieri si dovrà attendere la legge n. 124 del 1971. Con la stessa legge si prevede la dismissione dei convitti e la sanatoria per gli infermieri generici realizzata poi completamente con legge n. 243 del 1980 (inserimento preferenziale e agevolato alle scuole per infermieri professionali). L’art. 4 stabilisce anche una sanatoria per gli ausiliari che possiedono solo la licenza di scuola elementare, frequentando un corso di soli 4 mesi diventano infermieri generici; l’importante è lavorare presso un ospedale da almeno 4 anni. Questi ausiliari divenuti infermieri generici, grazie al successivo D.P.R. n. 509- /79 e poi n. 761/79 (appena 8 anni dopo), hanno potuto vedersi riconoscere le mansioni superiori di infermiere professionale pur non possedendo alcun titolo e senza obbligo di iscrizione all’albo professionale pur apparendo davanti l’opinione pubblica (gli utenti e le istituzioni) infermieri diplomati tout court al pari di tutti gli altri colleghi.
Il citato R.D. n. 1310 del 1940 indicava i limiti mansionali dell’infermiere generico: “L’attività degli infermieri generici deve essere limitata alla eseguenti mansioni, per prescrizione del medico e, nell’ambito ospedaliero, sotto la responsabilità dell’infermiera professionale: assistenza completa all’infermo; somministrazione dei farmaci ordinati e delle diete nonché medicazioni comuni e bendaggi sotto la responsabilità della professionale preposta al reparto; presa e annotazione semplice (senza grafica) della temperatura, del polso e del respiro; raccolta di orine, feci, espettorati, vomito, ecc.; iniezioni ipodermiche ed intramuscolari; rettoclisi; frizioni, pennellature, impacchi; coppette, vescicanti e sanguisugio; clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi; applicazioni di lacci emostatici d’urgenza; respirazione artificiale; bagni terapeutici e medicati. Ogni soccorso d’urgenza deve essere seguito dalla chiamata del medico”. Il D.P.R. n. 225 del 1974 ha modificato le mansioni del generico attribuendo alcune altre attività, frutto dell’esperienza e del progresso clinico, in verità solo per quanto segue:
“L’infermiere generico coadiuva l’infermiere professionale in tutte le sue attività e su prescrizione del medico provvede direttamente alle seguenti operazioni: assistenza completa al malato, particolarmente in ordine alle operazioni di pulizia e di alimentazione, di riassetto del letto e del comodino del paziente e della disinfezione dell’ambiente e di altri eventuali compiti compatibili con la qualifica a giudizio della direzione sanitaria; pulizia, preparazione ed eventuale disinfezione del materiale sanitario; sorveglianza di fleboclisi; massaggio cardiaco esterno e manovre emostatiche di emergenza. Gli infermieri generici che operano presso istituzioni pubbliche e private sono inoltre tenuti: a partecipare alle riunioni periodiche di gruppo per finalità di aggiornamento professionale e di organizzazione del lavoro; a svolgere tutte le attività necessarie per soddisfare le esigenze psicologiche del malato e per mantenere un clima di buone relazioni umane con i pazienti e con le loro famiglie”. Queste sono le novità, rimaste immutate dal 1974 tanto è vero che la legge n. 42 del 1999 ha operato solo una riforma dell’infermiere professionale abrogando tutto il mansionario tranne il titolo V ovvero l’infermiere generico.
Michele Milano