RECLAMO IN AUTOTUTELA
Lo/la scrivente ………………………………………………………………………, nato/a a……….……………………….., il …………………………….., residente in ………………………………………………………,Via/Piazza …………………………
PREMESSO
– Che in data ……………… ha ricevuto dalla Regione Lazio avviso bonario di pagamento n° ……………………………… con il quale si richiedeva all’odierno reclamante la somma di € …………. quale ripetizione di importo per prestazioni sanitarie soggette ad esenzione ma delle quali lo/la scrivente non dovrebbe avere beneficio per asserito superamento dei limiti di reddito;
– Che la pretesa di rimborso e restituzione della Regione Lazio in primo, luogo è oltremodo superiore rispetto a quanto per legge sia ipotizzabile richiedere atteso che non essendo la detta violazione illecito penale ma qualificabile come “indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”, in ossequio all’art. 316-ter c.p., se la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96, si applicherà in limine soltanto una sanzione amministrativa da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito, come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 7537/2010 del 16.12.10, poichè il fatto non costituisce reato e l’adozione del relativo provvedimento deve essere correttamente motivata;
– Che ad ogni modo la Regione Lazio non avrebbe regolarmente effettuato le verifiche tributarie del caso onde per cui si potrà procedere alle iniziative di legge solo dopo accurato vaglio ed accertata violazione avutasi con adeguata istruttoria, questa da svolgersi obbligatoriamente comunque in contraddittorio con il contribuente al quale è riconosciuta per legge la partecipazione alla formazione del processo amministrativo a suo carico;
– Che il recupero delle presunte omesse somme legate al ticket sanitario per prestazioni assistenziali hanno prescrizione biennale in quanto, come statuito dalle sentenze n. 23800/2004 e n. 21555/2005 della Corte di Cassazione, le stesse sono svincolate alle norme che regolano i rimborsi delle imposte sui redditi, stabilendosi, pertanto, che il termine è quello decadenziale previsto dall’articolo 21 del D.lgs n. 546/1992, decorrente dalla data dell’indebita omissione;
– Che la natura biennale della relativa prescrizione trova conforto in una molteplicità di motivi ovvero: 1) per la presunta sua natura non tributaria ex articolo 12, comma 2, della legge 448/2001, sostitutivo dell’articolo 2 del Dlgs n. 546/1992; 2) perché, appunto avendo natura non tributaria, esula dal carattere generale previsto dall’articolo 2946 del codice civile; 3) perché l’articolo 14, comma 2, della legge 413/91 prevede che: “Ai fini della dichiarazione, dell’accertamento e della riscossione del contributo al servizio sanitario nazionale e delle relative sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi”, non indicando nulla riguardo alla natura di contributo o istituto similare del ticket sanitario il quale non è certo riconducibile nell’alveo della normativa afferente le imposte sui redditi. Di conseguenza si reputa che nel caso di specie il termine per eventualmente rivendicare le somme a detto titolo presuntivamente dovute sia di natura decadenziale di due anni.
Tutto ciò premesso si propone
RECLAMO IN AUTOTUTELA
Avverso l’avviso bonario di pagamento n° ………………………………. diffidando la Regione Lazio a procedere oltre alla riscossione coattiva della somma in citato avviso riportata e intesa quale ripetizione di importo per prestazioni sanitarie soggette ad esenzione delle quali lo/la scrivente invece gode beneficio per limiti di reddito, poiché diversamente si procederà nelle opportune sedi giudiziarie per la tutela dei propri diritti anche in ragione del dettato di cui all’art. 32 Costituzione.
Data e luogo …………………………..
Firmato …………..………………….


