I consiglieri regionali del M5S Lazio hanno depositato una mozione da discutere nel prossimo consiglio relativa alla revoca degli incarichi dirigenziali nell’amministrazione regionale attribuiti al Dott. Alessandro Sterpa, vice segretario della Regione Lazio.
Sterpa, che è uno dei più stretti collaboratori del Governatore, è stato dallo stesso nominato anche dirigente responsabile dell’Ufficio legislativo del Segretariato Generale e della struttura Rapporti con gli enti locali, le Regioni, lo Stato e l’Unione Europea, Componente del Comitato per la legislazione e Commissario straordinario dell’istituto di studi giuridici “Arturo Carlo Jemolo”.
Sterpa è stato però anche consigliere e capogruppo per il PD del XV (ex XX) Municipio di Roma Capitale (150.000 residenti) dal 2008 al maggio 2013, nonostante un’espressa norma di legge (art.7 n.2 D.lgs 39/2013) impedisca ai membri degli organi di indirizzo politico degli enti locali di assumere incarichi dirigenziali nell’amministrazione regionale. La norma ha l’evidente finalità di scongiurare il rischio che le posizioni apicali dell’amministrazione pubblica diventino l’ufficio di collocamento per gli eletti, riciclati e “trombati” dei partiti.
La mozione, sottoscritta da tutti i consiglieri del M5S Lazio, impegna il presidente della Giunta e la Giunta Regionale ad attivarsi per la revoca degli incarichi conferiti al Dott. Alessandro Sterpa, nel rispetto di quella legge spesso evocata dal PD al momento di giudicare simili comportamenti in altri schieramenti politici.
Gruppo Consiliare M5S Regione Lazio
Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
On. Daniele Leodori
MOZIONE
Oggetto: Revoca degli incarichi attribuiti al Dott. Alessandro Sterpa per inconferibilità ed incompatibilità ex art.7 n.2 D.lgs 39/2013
PREMESSO
1. Che la Giunta Regionale e il segretario Generale della corrente Amministrazione Zingaretti risultano aver attribuito al Dott. Alessandro Sterpa i seguenti incarichi dirigenziali e di vertice all’interno dell’amministrazione regionale:
a) Dirigente responsabile dell’Ufficio legislativo del Segretariato Generale
b) Dirigente responsabile della struttura Rapporti con gli enti locali, le Regioni, lo Stato e l’Unione Europea”
c) Vice segretario generale della Regione
d) Componente del Comitato per la legislazione
e) Commissario straordinario dell’istituto di studi giuridici “Arturo Carlo Jemolo”
2. Che in data 4.05.2013 entrava in vigore il D.lgs 39/2013, il quale all’art 7 prevede “ A coloro che ( nell’anno precedente siano stati componenti del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (…) non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione; b) gli incarichi dirigenziali dell’amministrazione regionale; c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico a livello regionale (…)”
3. Che il Dott. Sterpa risulta essere stato consigliere del XX Municipio di Roma Capitale dal 2008 al maggio 2013
4. Che il consiglio municipale del XX municipio di Roma Capitale, che gode di autonomia amministrativa ed amministra una comunità di circa 150.000 residenti, è un organo consigliare facente parte della struttura amministrativa del Comune di Roma Capitale
5. Che pertanto le condizioni di inconferibilità ed incompatibilità richiamate si applicano anche i consiglieri municipali, oltre che per il dato letterale della norma citata, anche per i seguenti richiami normativi:
* Gli articoli 16 e 17 TUEL prevedono espressamente che: “Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione (…) . Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione”
* L’art. 27 n.22 dello Statuto del comune di Roma in vigore sino al marzo 2013 espressamente prevede: Il regolamento del decentramento amministrativo ed il regolamento circoscrizionale disciplinano le attribuzioni ed il funzionamento degli organi
della Circoscrizione. Per quanto da essi non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per gli organi del Comune.
* L’art. 27 n.2 del nuovo Statuto di Roma Capitale, in vigore dall’aprile 2013, prevede espressamente: “Agli organi dei Municipi si applicano, in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, le disposizioni vigenti per gli Organi di Roma Capitale.”
* La ratio legis della disposizione normativa richiamata, chiaramente fissata dall’art. 1 co. 50 della L. 190/2012 (Legge delega) è quella di impedire per un determinato periodo temporale la provenienza per gli incarichi dirigenziale esterni (cioè conferiti a soggetti non appartenenti ai ruoli dell’amministrazione) da cariche in organi di indirizzo politico, al fine di garantirne l’imparzialità ed evitare potenziali conflitti di interessi ( si veda Cassazione S.U.10126/2012.
6. Che il Dott. Sterpa risulta ancora ricoprire, in violazione dei principi esposti, i predetti incarichi
7. Che con delibera n.46/2013 la CIVIT, in applicazione del principio tempus regis actum, ha stabilito che le norme di cui al D.lgs 39 vanno applicato a far data dall’entrata in vigore della legge anche ai rapporti già in corso a quella data, con effetto caducante degli stessi
8. Che l’art 17 D.lgs 39/2013 prevede la nullità degli incarichi conferiti in violazione dei principi esposti con sequenziale responsabilità contabile per danno erariale
TUTTO CIO’ PREMESSO
IL Consiglio regionale impegna il presidente della Giunta e la Giunta Regionale ad attivarsi per la revoca degli incarichi conferiti al Dott. Alessandro Sterpa
Roma, 13 settembre 2013
I CONSIGLIERI SOTTOSCRITTORI PERILLI Gianluca BLASI Silvia BARILLARI Davide DENICOLO’ Silvana CORRADO Valentina, PERNARELLA Gaia, PORRELLO Devid


