Il tribunale di Milano (ordinanza 26212/2015 ) ha accolto l’impugnazione promossa da un dipendente contro il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo dalla propria azienda.
Questo dipendente, pur non avendo superato il periodo di comporto, si era assentato dal lavoro per malattia per un numero complessivo di giornate molto rilevante (oltre 800 assenze su 1.500 giorni). La società lo aveva licenziato, motivando la propria decisione con l’inadeguatezza- sotto il profilo produttivo e organizzativo – della prestazione lavorativa.
Secondo il tribunale, ciascun datore di lavoro può licenziare un dipendente per giustificato motivo oggettivo se le sue assenze, anche incolpevoli, danno luogo a un rendimento così inadeguato da rendere inutile la prestazione. Tuttavia, tale inutilità deve essere provata in concreto, nel senso che le assenze devono rendere inutile la prestazione lavorativa nelle giornate di presenza in azienda.Tale situazione, secondo il tribunale, non si è verificata: le numerose assenze del dipendente, pur essendo state costanti nel tempo e concentrate prevalentemente in periodi a stretto contatto con ferie e festività, hanno causato profonde difficoltà all’azienda, ma non hanno reso del tutto inutilizzabile la prestazione.
Ciò in quanto, secondo il tribunale, ai fini del licenziamento l’inutilizzabilità della prestazione non deve essere valutata in relazione al numero di assenze ma, piuttosto, deve essere parametrata rispetto ai compiti svolti nei giorni in cui il dipendente si reca al lavoro. La società, quindi, avrebbe dovuto provare che l’attività svolta dal dipendente nei giorni di presenza era sostanzialmente inutile per l’azienda.
Considerato che tale prova non è stata fornita, il giudice ha dichiarato illegittimo il licenziamento. Tuttavia, applicando la legge Fornero, non è stata concessa la reintegrazione sul posto di lavoro, in quanto il motivo posto alla base del licenziamento non era manifestamente insussistente (le assenze del dipendente erano reali), e quindi è stata concessa solo la tutela risarcitoria.


