di Flavio Canfora

E’ appena il caso di ricordare, che l’art. 110 c.p. è l’articolo che regola il concorso fra persone nella consumazione dei reati. Il legislatore, nel caso in esame, non ha potuto tipizzare le condotte corrispondenti a dei “minimum” sufficienti a far ipotizzare un reato in concorso. Bisogna tener conto che oltre al concorso materiale esiste anche il concorso morale, quindi il nostro argomento non è di semplicissima risoluzione.
E’ indubbio che la rilevanza penale deve essere caratterizzata dal dolo; ordunque vi è un ridimensionamento della condotta penalmente rilevante, nei casi di “delega di funzioni”.
Orbene: quando un consiglio tecnico, proprio del professionista, può divenire reato?
E’ lecito che un commercialista dia suggerimenti al proprio cliente, quando ciò ha come conseguenza la scelta di commettere un reato da parte dell’assistito?
Dalla Sentenza della Corte di Cassazione nr. 569/2004 scaturì una rigida interpretazione, per la quale “i consulenti e commercialisti concorrono nei fatti di bancarotta quando, essendo consapevoli dei propositi distrattivi dell’imprenditore o dell’amministratore”. (Si noti che tale problematica è presente sia in diritto penale fallimentare che tributario). La Suprema Corte prosegue: “vi è concorso del professionista laddove egli dia suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre beni ai creditori o li assistano nella conclusione dei relativi negozi giuridici, ovvero svolgano attività dirette a garantire l’impunità o rafforzino l’altrui proposito col proprio ausilio e con le preventive assicurazioni”.
Appare comunque pacifico in dottrina (non smentita mai dalla Giurisprudenza), che il consulente che si limiti a prospettare tutte le possibili vie per affrontare un problema (e quindi anche quelle penalmente sanzionabili) non obbligatoriamente potrà essere penalmente sanzionabile. La dottrina che si è occupata di ciò è arrivata alla conclusione che “la condotta istigatoria può avvalersi dei mezzi più vari: mandato, suggerimento, pareri: queste condotte non sono in grado di raggiungere il dolo eventuale occorrente. Invece, al contrario, condotte come consigli o incitamento possono far scattare la penale responsabilità del professionista. Il problema, essenzialmente giuridico, sta nell’assenza di principi-guida nella problematica appena trattata.
Se si affrontasse il problema cercandone la soluzione nell’istituto del concorso di persone, evidenziando l’aspetto del requisito del nesso causale, non si può negare che attribuendo responsabilità penali al consulente solo perchè, prospettando una condotta, abbia fatto sorgere, o consolidare, nel cliente l’idea di commettere reati significherebbe, in sostanza, attribuire rilevanza penale a condotte che rientrano nel normale esercizio della professione (ben disciplinata, come quella degli avvocati).
In bella sostanza, il problema è posto ma non risolto. L’art. 51 del c.p. dispone l’esclusione della punibilità, quando il fatto è commesso esercitando un proprio diritto o durante l’adempimento di un dovere. In relazione al nostro argomento detta norma è fondamentale in quanto il professionista non potrà invocare la scriminante di cui all’art. 51 c.p., se la sua condotta si concretizzerà in una consapevole spinta del cliente verso la scelta criminosa. Il consulente, ovviamente, non sarà responsabile quando i suoi pareri e suggerimenti siano neutri, asettici, assolutamente privi di “spinta” al reato.
Alla luce del fatto che i casi che si possono presentare sono estremamente vari, sarà il Giudice che valuterà caso per caso i fatti.

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