Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito un proprio parere in merito alla disciplina del congedo per cure, riconosciuto in favore dei lavoratori mutilati ed invalidi civili, come previsto dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 119/2011.

I lavoratori mutilati ed invalidi civili, ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, possono fruire nel corso di ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni.

Il suddetto congedo non rientra nel periodo di comporto ed è concesso dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato; la domanda dovrà essere accompagnata da idonea documentazione comprovante la necessità delle cure connesse alla specifica infermità invalidante.

Durante la fruizione del congedo, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia.

Già antecedentemente all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 119/2011, la Corte di Cassazione aveva riconosciuto la sussistenza di un nesso eziologico tra l’assenza del lavoratore e la presenza di uno stato patologico in atto, quest’ultimo subordinato al relativo accertamento da parte di un medico della struttura sanitaria pubblica ritenendo, pertanto, che l’assenza per la fruizione del congedo fosse riconducibile all’ipotesi di malattia ex art. 2110 c.c., con conseguente diritto al corrispondente trattamento economico (Cass. Civ. sez. lav. n. 3500/1984; Cass. Civ. sez. lav. n. 827/1991).

Alla luce delle osservazioni sopra svolte, si ritiene che il recepimento della normativa de qua da parte del suddetto orientamento giurisprudenziale, in virtù del quale l’indennità per congedo per cure va calcolata secondo il regime economico delle assenze per malattia, afferisce esclusivamente al meccanismo del computo dell’indennità, la quale comunque continua ad essere sostenuta dal datore di lavoro.

È possibile intendere la fruizione frazionata dei permessi come un solo episodio morboso di carattere continuativo, ai fini della corretta determinazione del trattamento economico corrispondente, in quanto connesso alla medesima infermità invalidante riconosciuta.

A differenza di quanto sostiene la giurisprudenza europea, l’ordinamento interno prevede, comunque, meccanismi difensivi per il lavoratore che versi in stato di disabilità idoneo, quindi, ad evitare una discriminazione indiretta.

Ci si riferisce, da un lato, alle previsioni della Legge n. 104/92 (che nel caso di accertamento dello stato di gravità riconosce anche la possibilità di godere di permessi retribuiti) e, dall’altro, alla possibilità per il lavoratore di godere del congedo per cure ai sensi del D. Lgs. n. 119/2011.

Trattasi di una tutela espressamente finalizzata a fornire un ulteriore strumento di garanzia che, nonostante non incida direttamente sulla durata massima del periodo di comporto previsto dalla contrattazione collettiva, consente al lavoratore di sottoporsi a cure assentandosi dal lavoro (senza computabilità del relativo periodo ai fini del comporto) proprio per consentire quelle cure collegate allo stato della specifica malattia derivante dalla invalidità o dall’handicap.

In tal modo, si permette al lavoratore/lavoratrice in questione un recupero delle condizioni di salute e lo/la si preserva dal rischio che la condizione di cui è affetto/a possa essere considerato un elemento (seppur indiretto) per un trattamento peggiore rispetto a quello del lavoratore/lavoratrice affetto da malattia generica, che a tale tutela non può accertare

Altra questione, invece, è quella delle cure termali per cui, una volta che il medico dell’INAIL le ritenga utili al fine di ridurre il periodo di inabilità temporanea assoluta, il soggetto infortunato può presentare richiesta, previa prescrizione del proprio medico di famiglia, che deve contenere sia la diagnosi che le cure consigliate; questa verrà poi consegnata al medico dell’Istituto che, una volta giudicata l’effettiva utilità delle terapie termali, procederà alla prescrizione.

Possono beneficiare di tali prestazioni i lavoratori infortunati o affetti da patologie di tipo professionale (durante il tempo di inabilità temporanea assoluta), i titolari di rendita per i quali non sia scaduto l’ultimo limite di revisione e i malati di asbestosi o di silicosi (senza limiti di tempo). Le cure svolte sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale mentre il paziente dovrà pagare il ticket, il soggiorno presso la struttura scelta ed il costo dei viaggi di andata e ritorno che, comunque, successivamente verranno rimborsati dall’INAIL.

Infatti, a partire da gennaio 2016, è entrata in vigore la nuova Legge di Stabilità che ha prorogato l’erogazione delle prestazioni economiche accessorie per gli assistiti INPS e INAIL fornita sia dall’INAIL che dall’INPS fino al 2019 (art. 1 commi 301/302 della Legge di Stabilità 2016 – Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Milano Michele