di Flavio Canfora

Con sentenza nr. 80, depositata il 7 aprile 2014, la Corte Costituzionale si è pronunziata sulla legittimità delle soglie di punibilità previste per i fatti di omesso versamento di Iva (art. 10 ter Dlg 74/2000), per i reati commessi fino al 17 settembre 2011, data di un intervento legislativo. Ma è necessario andare per gradi e fare un passo indietro.

Ricordiamo che la criminalizzazione della condotta di omesso versamento dell’Iva è un’assoluta novità nel sistema penale tributario, poiché essa non era sanzionata neanche durante la vigenza della L. 516/82.

L’art. 10 ter del Dlg 74/2000 recita: “La disposizione di cui all’art. 10 bis si applica, nei limiti previsti, anche a chiunque non versa l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro     il termine previsto per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo” . L’art. 10 bis contiene l’ipotesi delittuosa riguardante l’omesso versamento di ritenute certificate.

Quindi, con il c.d. Decreto Bersani (d.l. 4 luglio 2006 nr. 223 conv. in L. 248/2006) fu introdotto nel “corpus” del D.lg 74/2000, l’art. 10 ter, per cercare di combattere quegli aspetti di evasione da riscossione, ovvero quei fenomeni dove l’omesso versamento è l’ultimo anello di una catena di frodi fiscali pericolose dal punto sociale.

Rifacendosi la norma all’art 10 bis era chiaro che la nuova norma avesse medesime pene (da sei mesi a due anni di reclusione) e soglia di punibilità (cinquantamila euro per ciascun periodo di imposta).

A questo punto, però, sorse un difetto di coordinamento tra norme: infatti, le più gravi ipotesi delittuose di dichiarazione infedele (art 4) e omessa dichiarazione (art. 5) prevedono soglie di punibilità più alte (euro 103.291,38 per la dichiarazione infedele, con la doppia soglia relativa al superamento del 10% degli elementi attivi sottratti rispetto a quelli indicati in dichiarazione, ed euro 77.468,53 per l’omessa dichiarazione.

Ora, è innegabile che la condotta di cui all’art. 10 ter sia meno riprovevole di quelle di cui ai delitti di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione, in quanto, senza arifizio alcuno, viene contabilizzato e riconosciuto ufficialmente il proprio debito nei confronti dell’Erario, anche se non viene versato per motivi che possono anche comprendere difficoltà aziendali. Quindi, ci si trovava nella paradossale condizione che chi avesse omesso il pagamento dell’Iva per un importo che va dai 50.000 euro ai 77.468,53, sarebbe stato punibile per la condotta di cui all’art. 10 ter (omesso versamento), ma non sarebbe stato punibile se la somma fosse stata evasa non presentando neanche la dichiarazione. Idem per lo squilibrio dato dal rapporto tra la condotta di cui all’art. 10 ter e l’art. 4 (dichiarazione infedele).

Il legislatore, con il DL 13 agosto 2011 nr. 138, conv. con mod. in L. 14 settembre 2011 nr. 148, è intervenuto riducendo la soglia di punibilità delle condotte delittuose previste agli artt. 4 e 5 del Dlg 74/2000 a 30.000 euro, lasciando inalterata la soglia di punibilità relativa alla condotta di omesso versamento (euro 50.000).

Trattandosi di una successione di legge penale “reformatio in pejus”, sfavorevole al reo, la legge del 2011 sarebbe obbligatoriamente applicabile solo ai fatti posteriori la promulgazione. Quale sarebbero state, dunque, le soglie di punibilità nei casi di omesso versamento, per i fatti fino al 14 settembre 2011? Di questo è stata investita la Corte Costituzionale con Sentenza sopra riportata, che si è pronunciata il tal senso: ” Al fine di rimuovere nella sua interezza la riscontrata duplice violazione del principio di eguaglianza è necessario evidentemente allineare la soglia di punibilità dell’omesso versamento dell’Iva – quanto ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011 – alla più alta tra le soglie di punibilità delle violazioni, in rapporto alle quali si manifesta l’irragionevole disparità di trattamento: quella, cioè della dichiarazione infedele (euro 103.291,38″.

Alla luce di ciò, le violazioni dell’art. 10 ter Dlg 74/2000 commesse fino al 17 settembre 2011, sino alla soglia di euro 103.291,38, non sono penalmente sanzionabili.

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