di Simona d’Onofrio
La legge ha stabilito che se un uomo e una donna hanno vissuto come marito e moglie per tre anni almeno, lo scioglimento del loro vincolo matrimoniale, stabilito dal tribunale ecclesiastico, non ha effetti sullo Stato italiano.
Questo, in risposta al ricorso di un uomo della provincia di Venezia contro la richiesta della moglie di far valere anche in Italia, dal punto di vista civile, la sentenza di nullità del loro matrimonio prevista dal Tribunale ecclesiastico del Triveneto, poi confermata dal tribunale ecclesiastico d’appello e infine resa esecutiva dal Supremo tribunale della Segnatura apostolica. E’ stata dunque stabilita una data limite alle dichiarazioni di nullità delle unioni concordatarie. I tre anni previsti sono stati decisi sulla base della legge sulle adozioni del ’83. La Cassazione si rifà ad una pronuncia della Corte Costituzionale, che aveva stabilito che il criterio dei tre anni successivi alle nozze, scelto dal legislatore, “si configura come requisito minimo presuntivo a dimostrazione della stabilità del rapporto matrimoniale”.
Il ricorso dell’uomo, però, è stato respinto, facendo valere come motivo di ricorso la lunga convivenza solo in Cassazione. Peraltro i due coniugi hanno anche avuto una bambina, solo in Cassazione e non anche davanti alla Corte d’Appello di Venezia.