femminicidioOggi, nella Sala del Mappamondo della Camera, durante le audizioni a seguito di una indagine conoscitiva in relazione all’esame del disegno di legge C. 1540 Governo, di conversione in legge del decreto legge n. 93 del 2013, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, Barbara Benedettelli, in qualità di Presidente dell’Associazione per la tutela dei Diritti della Persona L’Italia Vera, ha espresso, tra le altre cose, la necessità di intervenire con la revisione degli articoli 36 e 37 della Costituzione perchè – afferma Benedettelli – ” attraverso di essi, è possibile rimuovere gli ostacoli che limitano l’occupazione femminile e che permettono la disparità retributiva tra uomini e donne. Inoltre, attraverso la revisione costituzionale, è possibile agevolare la partecipazione dell’uomo alla cura della casa e dei figli” Benedettelli ha inoltre chiesto l’introduzione dell’aggravante di procurata gravidanza in quanto – afferma – ” può accadere che dopo una violenza sessuale una donna resti incinta con tutto l’aggravio di dolore che ciò comporta”. In fine la presidente dell’associazione ha espresso la necessità che i reati contenuti nella Convenzione di Istanbul e nel Decreto all’esame con pena edittale inferiore ai 6 anni siano esclusi dal D.L. Ferrante-Costa, conosciuto come “svuota- carceri”.

A SEGUIRE PER CONOSCENZA IL TESTO COMPLETO DELL’INTERVENTO

Ringrazio i Presidenti delle Commissioni per averci permesso di esprimere il nostro punto di vista su un tema che ci sta particolarmente a cuore, perché tocca il diritto fondamentale per eccellenza che è il diritto alla vita.

Il tema è così vasto da non poter essere espresso nella sua interezza in pochi minuti, né può essere “corretto”, se così si può dire, da un Decreto d’urgenza che non ha la capacità di risolvere un fenomeno strutturale, che necessità di politiche costanti, in quanto si sviluppa su diversi piani: politico, penale, civile, religioso, economico, morale, culturale, etico.

Siamo però dell’idea che questo provvedimento sia un passo avanti da non sottovalutare né condannare, perchè con il contributo di tutti nel migliorarlo, trattandosi di provvedimento d’urgenza può intervenire da subito su una situazione che sembra senza via d’uscita.

Mi limito nel mio intervento a richiamare alcuni punti della memorias scritta che vi ho consegnato, partendo dal fatto che per accrescere l’efficacia delle norme previste dal D.L occorre agire in parallelo, e con la stessa urgenza, in altre sedi.

Per quanto riguarda il Decreto in discussione, faccio notare che non tiene conto in modo adeguato della violenza economica e della violenza psicologica, terreni fertili sui quali si verificano la gran parte degli omicidi.

Occorre disegnare nel decreto con precisione queste due forme di violenza con l’aiuto di esperti, per aiutare il magistrato a individuare queste importanti aggravanti che devono essere prese in considerazione anche per prevenire.

Non serve una maggiore repressione del codice penale se non si dà alla donna la possibilità concreta di essere economicamente autonoma, come ha riaffermato anche il Trattato di Lisbona, inserendo il principio di eguaglianza tra donne e uomini tra i valori e gli obiettivi dell’Unione.

Una forma di prevenzione che ha anche la capacità di promuovere la concreta parità tra i sessi e l’autonomia delle donne, come richiesto dall’articolo 1 della Convenzione di Istanbul, ce la può offrire la revisione di due articoli della Carta Costituzionale, il 36 e il 37, attraverso i quali possiamo rimuovere gli ostacoli che limitano l’occupazione femminile; quelli che permettono la disparità retributiva tra uomini e donne; e attraverso la quale possiamo agevolare la partecipazione degli uomini alla cura della casa e dei figli.

Per quanto riguarda la violenza psicologica suggeriamo di introdurre un test per la diagnosi di sindrome post-traumatica – che ha rilevanza legale – specialmente quando le violenze avvengono in mancanza di testimoni, al quale fare seguire un trattamento psicologico sulla Vittima, che le permette di recuperare l’equilibrio emozionale necessario a riprendere in mano la propria esistenza.

Come è già stato ribadito più volte da chi ci ha preceduti, e in ottemperanza alla richiesta specifica della Convenzione in merito, riteniamo che sia necessario, nel rispetto dei fini preventivi e rieducativi della pena, un trattamento psicologico anche per il maltrattante, a partire già da quando subisce l’ammonimento. Suggeriamo in particolar modo un Progetto al quale ho partecipato, il Progetto Sicomoro, che era stato avviato nel 2010 dal Ministero della Giustizia e che ha la capacità di stimolare negli autori di reati il senso di responsabilità verso le Vittime, e verso la società nel suo insieme.

Si tratta di un progetto di Giustizia Riparativa, che risponde alla richiesta della Convenzione di valorizzare la Vittima, mettendola al centro della risposta del reato e, allo stesso tempo, tende alla responsabilizzazione dell’autore verso le conseguenze del suo comportamento.

Caratteristica importante ed essenziale del Sicomoro, è quella di essere slegato dalla premialità, dunque, in grado di impedire la “rieducazione apparente”, che restituisce alla società persone che non hanno compreso il disvalore dei loro gesti, e possono quindi reiterare.

PER QUANTO RIGUARDA L’ARTICOLO 2 DEL DL, LETTERE A e D, RIGUARDANTI LE MISURE COERCITIVE A TUTELA DELLA VITTIMA, CHE PREVEDONO L’ALLONTANAMENTO DELL’IMPUTATO, SUGGERIAMO, anche in ottemperanza alla direttiva 2011/99/UE, l’introduzione dell’articolo 233-bis, comma 3, del Codice Penale, che prevede il divieto di frequentazione (della durata non inferiore ai due anni) di uno o più comuni e di una o più province, ai colpevoli dei delitti previsti dalla Convenzione.

Per quanto riguarda l’ammonimento, riteniamo che possa avere nell’ammonito un effetto contrario, rispetto a quello nelle intenzioni del legislatore. L’ammonito può infatti sentirsi sfidato a proseguire nel suo intento con maggiore forza. Inoltre spesso, a causa della mancanza di controlli, non rispetta le regole imposte. Occorre quindi mettere in atto un sistema di verifica e controllo anche elettronico, e prevedere il ricorso, in caso d’inottemperanza, misure coercitive della libertà personale (che non prevedono necessariamente il carcere, ma neanche i domiciliari che non protegge la vittima), che potrebbero rappresentare forse un deterrente più valido del ritiro della patente. Riteniamo inoltre che possa rivelarsi utile allo scopo, anche una sanzione pecuniaria di importo elevato. Chiediamo inoltre, per quanto riguarda il ritiro del porto d’armi, legato all’ammonimento, di tenere conto del fatto che se manca una comunicazione tra questure l’ammonito può riottenerlo in un’altra città. E’ accaduto in provincia di Treviso, dove l’ammonito, riavuto il porto d’armi dalla questura di un altro paese, ha ucciso la compagna e si è suicidato.

Riteniamo che debbano essere estese a tutti i reati previsti dalla Convenzione e chiediamo di aggiungere, dopo l’aggravante per violenza sessuale su una donna incinta, quella di procurata gravidanza. E’ possibile, purtroppo, che una donna resti incinta a seguito di una violenza sessuale, elemento questo che aggravia notevolmente l’entità della sua ferita emotiva e che la obbliga a fare scelte in grado di cambiare il suo destino.

Penultimo punto di questa mia relazione riguarda i familiari delle vittime di omicidio. Sia la Direttiva Europea 2012/29/UE in materia di diritti, assistenza e protezione delle Vittime di reato (da recepire entro il 16 novembre 2015), che la Dichiarazione ONU 40/34 del 29 novembre 1985, che riguardano diritti e tutela delle Vittime di tutti i reati, affermano che vittime sono anche i congiunti di chi viene ucciso, e l’ esperienza dell’Associazione che presiedo, mi porta a chiedere di inserire i familiari stretti di chi viene ucciso, tra le vittime vulnerabili, in quanto non c’è niente di più devastante e distruttivo per l’integrità psicologica e morale di una persona della perdita, violenta, di un figlio o di un genitore.

In quanto vittime vulnerabili devono essere trattati con il massimo riguardo in goni fase del procedimento penale e nelle fasi immediatamente successive al delitto, come quella per esempio terrificante, che li vede di fronte a un tavolo dell’obitorio a riconoscere i loro cari. Inoltre anche loro dovrebbero poter accedere al pubblico patrocinio e ai risarcimenti e indennizzi previsti dalla Convenzione e dalla Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004. Sono molti color che nei lunghi anni del procedimento penale si trovano a dover vendere tutto quello che hanno per sostenere le spese, a partire da quelle del funerale e anche quando una sentenza di condanna prevede il risarcimento dal parte del reo, questo resta solo sulla carta, perché ovviamente il reo non pagherà. Si dovrebbe allora prevedere, una volta scontata la condanna e inserito in società con un lavoro, il pignoramento di parte dello stipendio.

In ottemperanza all’articolo 45 della Convenzione che chiede di garantire che i reati stabiliti conformemente alla stessa siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che tengano conto della loro gravità, chiediamo che sia inserito nel Decreto all’esame, un articolo che esclude i reati previsti dalla Convenzione, da provvedimenti d’impunità come indulto e amnistia.

Rileviamo inoltre, che il recente Decreto Ferranti- Costa sia in netto contrasto con l’articolo 7 comma 2 della Convenzione che chiede di mettere i diritti umani delle vittime al centro di tutte le misure, e con l’articolo 45 appena menzionato, in quanto quando applicato a reati ritenuti particolarmente odiosi, anche se la condanna edittale è inferiore ai 6 anni, impedisce la realizzazione di quel mutamento etico, culturale e morale richiesto dalla Convenzione e lede i diritti umani delle Vittime. Pertanto, per dare efficacia al Dl attualmente in esame, chiediamo che i reati previsti dalla Convenzione con pena edittale sotto i 6 anni, siano esclusi dalla recente conversione del Decreto Ferranti-Costa.

Associazione L’Italia Vera

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