Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, prendendo atto della crisi legislativa esistente, il 22 dicembre del 2012, dopo aver fatto il consueto giro di consultazioni dei presidenti dei vari gruppi parlamentari ed aver verificato che non vi erano piu’ spazi per ulteriori sviluppi in sede parlamentare della Legislatura, ha sciolto Camera e Senato ed indetto le prossime elezioni politiche per il 24 e 25 febbraio 2013.
Questo evento ha innescato le procedure ed i termini legati al voto, avviando anche la complessa macchina burocratica legata alla Legge 459/2001, che dispone le ‘Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero’, ed il relativo Regolamento attuativo (DPR 104/2003). A tale proposito e’ doveroso ricordare che la Legge del 27 dicembre 2001 n. 459, detta anche Legge Tremaglia, fu approvata per volere dall’allora Ministro per gli Italiani nel Mondo, Mirko Tremaglia, e stabilendo i requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all’estero ed istituendo la Circoscrizione Estero, ha attuato quanto previsto dall’art. 48, 56 e 57 della Costituzione italiana. Oltre che per le elezioni politiche nazionali, all’estero si puo’ votare anche per i referendum abrogativi e costituzionali, per le elezioni del Parlamento europeo e per i COMITES (Comitati degli italiani all’estero come da Legge 283/2003), ma non per le elezioni amministrative ed i referendum regionali.
Per la Circoscrizione Estero si eleggeranno anche questa volta 12 membri della Camera dei Deputati e 6 del Senato della Repubblica (5 deputati e 2 senatori saranno eletti in Europa, 4 deputati e 2 senatori in America Meridionale, 2 deputati e 1 senatore in America Settentrionale e Centrale ed 1 deputato ed 1 senatore nella ripartizione comprendente Africa, Asia, Oceania ed Antartide).
All’estero si vota per corrispondenza e possono votare gli elettori regolarmente iscritti all’AIRE e quelli temporaneamente all’estero per motivi di servizio o missioni internazionali. In alternativa, entro i termini di Legge (decimo giorno successivo all’indizione), e’ possibile scegliere di votare in Italia presso il propio Comune, comunicando al Consolato la propria “Opzione”, che varra’ solo per una consultazione elettorale. Per le elezioni politiche del 2013 la comunicazione doveva pervenire al proprio Consolato entro il 3 gennaio 2013. Gli elettori che voteranno in Italia riceveranno dai Comuni la cartolina per votare presso i seggi elettorali italiani per i candidati delle circoscrizioni italiane e non delle Circoscrizioni Estero. Per chi decida di votare in Italia, non e’ previsto alcun rimborso per le spese di viaggio sostenute.
Per gli elettori che voteranno all’estero, invece, gli uffici consolari, spediranno al loro domicilio, non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, un plico elettorale contenente le istruzioni e tutto il necessario (certificato elettorale, la schede elettorali, le liste dei candidati ed una busta affrancata recante l’indirizzo dell’Ufficio consolare competente) per portare a termine la procedura di voto. Gli elettori che non riceveranno presso il proprio domicilio estero il plico elettorale (per le elezioni politiche 2013 entro il 10 febbraio) potranno recarsi di persona presso l’Ufficio consolare di riferimento per regolarizzare la propria posizione elettorale ed ottenere un duplicato del plico elettorale se gia’ risultano nell’elenco degli elettori in possesso dell’Ufficio o, in caso contrario, chiedere di attivare le procedure per essere aggiunti all’elenco degli elettori.
Pertanto, e’ buona norma che tutti gli italiani residenti all’estero tengano la loro posizione familiare e relativo indirizzo postale aggiornato presso i Consolati anche per evitare di vedersi cancellati dall’AIRE per irreperibilita’ presunta. Infatti, in accordo all’Art.1 dalla Legge 104/2002 che integra e modifica la precedente la Legge di riferimento 470/88, la cancellazione d’ufficio puo’ essere effettuta, tra le altre motivazioni previste, “quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell’AIRE, l’indirizzo all’estero” e “quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell’articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l’elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell’Unione europea nonché le consultazioni referendarie locali;”
Tuttavia, i cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali, se si presentano ai Consolati per esprimere il voto per corrispondenza all’estero, sono senz’altro ammessi al voto previa annotazione in apposito registro e contestuale rilascio di un certificato elettorale e di un plico elettorale. Inolre, i cittadini cancellati possono, in ogni momento, richiedere, con comunicazione recante l’indicazione delle proprie generalità e del luogo di residenza, al Comune che ha provveduto alla cancellazione, di essere reiscritti d’ufficio nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) e nelle liste elettorali.
Le buste contenenti il voto pervenute per posta agli Uffici consolari entro e non oltre le date prestabilite (per le Politiche 2013 il 21 febbraio, 16.00 ora locale), vengono spedite in Italia mediante valigia diplomatica accompagnata. Le schede pervenute tardivamente verranno incenerite e pertanto non potranno essere scrutinate. Una volta in Italia, l’ufficio competente per la Circoscrizione Estero istituito presso la Corte di Appello di Roma, provvedera’ a scrutinare i plichi e a riepilogare i risultati ufficiali delle sezioni, nonché al riparto e alla assegnazione dei seggi con sistema proporzionale per ciascuna ripartizione e alle corrispondenti proclamazioni.



