A cura di Francesca Baroni 

In tema di diritto all’oblio, discontinuità e continuità sono due facce della stessa medaglia.

Quando si parla di diritto all’oblio, ci si riferisce ad almeno tre differenti situazioni: quella di chi non desidera vedere nuovamente pubblicate notizie relative a vicende, in passato legittimamente diffuse, quando è trascorso un certo tempo tra la prima notizia e la seconda; quella relativa alla gestione della reperibilità delle notizie nella rete e, infine, quella in cui l’interessato fa valere il diritto alla cancellazione dei dati.
Ma si può ipotizzare che con “diritto all’oblio” si intenda qualcosa di più di semplice “non intromissione”? La storia di ognuno è un percorso unico e discontinuo, in continua evoluzione. Tutti dispongono di una biografia, e in qualche modo anche della facoltà di gestirla e rivendicarla. Ma fino a che punto si può amministrare il proprio sé?

La vita biografica di un soggetto è caratterizzata da fasi che si susseguono, come i gradini di una scala, pertanto non può essere cristallizzata a un singolo momento del passato perché inevitabilmente il tempo che scorre implica cambiamenti. La possibilità di “ricominciare”, e reinventarsi la propria esistenza, dev’essere una prerogativa indiscussa, così come, certamente, quella di non farlo. L’altra faccia della discontinuità è infatti il diritto “alla continuità”. Si tratta di due termini – quello di discontinuità e di continuità – diametralmente opposti ma inerenti al medesimo concetto, ossia la volontà di “riniziare” o al contrario di vedere conservata una certa continuità nella propria biografia.

La continuità e la discontinuità del sé possono rappresentare un valore rispetto al quale avere atteggiamenti diversi e il cui rispetto comporta un’articolata rosa di possibilità, rispetto alle quali il diritto, e specie quella parte di esso che concerne la tutela dell’integrità della persona, non può rimanere indifferente.

Se la richiesta di tutela della discontinuità della vita biografica di una persona è un fenomeno più immediatamente caratteristico della maggior parte delle vicende portate in giudizio in materia di diritto all’oblio, la richiesta di tutela della continuità è viceversa più rara. Un esempio è portato dal caso Bernaroli.

Il caso Alessandra Bernaroli

La persona in questione aveva compiuto il percorso di transizione da uomo a donna, modificando il suo stato civile, e conseguentemente anche gli effetti civili del matrimonio contratto anteriormente all’evento di cui sopra. All’arbitrario scioglimento del matrimonio da parte dell’ufficio dello stato civile, la Bernaroli e la sua coniuge si erano fermamente opposte, chiedendo il riconoscimento e il mantenimento di tutti i diritti e doveri precedentemente acquisiti con il vincolo del matrimonio.

Le questioni attorno alle quali ruota la vicenda Bernaroli sono rappresentate non solo dall’interrogativo in ordine alla possibilità o meno di conservazione del matrimonio contratto dalla persona transessuale che ha successivamente rettificato i suoi dati anagrafici, ma pure dal problema rappresentato dall’esigenza di tutela dell’integrità biografica. E questo problema, a ben guardare, presenta alcuni punti di contatto con alcuni aspetti specifici del diritto all’oblio, dal momento che la questione di fondo sta sempre nella rilevanza del passato biografico, nella possibilità del suo controllo, nella ripercussione che la stessa comporta sul presente.

Alessandra Bernaroli, uno dei coniugi che si è visto annullare il matrimonio dopo il cambio di sesso, Roma, 10 giugno 2014.  ANSA/ALESSANDRO DI MEO

Alessandra Bernaroli, uno dei coniugi che si è visto annullare il matrimonio dopo il cambio di sesso, Roma, 10 giugno 2014.

L’effettività della tutela

La questione risulta complessa e, ancor prima dell’approdo in Cassazione, il caso Bernaroli è stato oggetto di numerosissimi commenti.

In primo luogo, non si è ritenuto che la fattispecie in questione rientrasse nell’area tematica del matrimonio tra persone dello stesso sesso. E’ vero che il nostro sistema legislativo consente solo alle coppie eterosessuali di unirsi in matrimonio, e che una rettificazione di sesso di uno dei coniugi farebbe venir meno la legittimità del legame, ma l’atto matrimoniale – al momento del suo compimento – era strutturalmente perfetto e contratto tra persone di sesso diverso.

Sulla questione, entrano in gioco – dunque – i temi  legati alla tutela della salute come diritto fondamentale della persona, previsti dell’art. 32 Cost., della libertà personale garantita dall’art. 13 Cost., nonché del parametro di uguaglianza sostanziale.

Non si può sostenere, infatti, che Alessandra Bernaroli sia una persona diversa rispetto a quella che era nelle sue pregresse vesti maschili: in altre parole, la pur rilevante incisione della morfologia sessuale della persona non può comportare la negazione della sua continuità identitaria. La pretesa di Alessandra Bernaroli, di fare salvo il proprio matrimonio, è in sostanza una rivendicazione della propria piena identità e integrità personali nel loro progressivo sviluppo in un tutto unitario, caratterizzato da quella fluidità discontinua che solo il palinsesto della vita sa efficacemente esprimere. In altre parole, Bernaroli ha chiesto che venissero riconosciuti, ad un tempo, il suo vissuto nelle vesti di Alessandro (e le scelte negoziali che fece a suo tempo), e il suo presente nelle vesti femminili di Alessandra, facendo leva sul diritto alla salute inteso nel senso più proprio e più ampio.

In conclusone, il vincolo deve proseguire, con conservazione ai coniugi del riconoscimento dei diritti e doveri conseguenti al matrimonio, sino a quando il legislatore non intervenga per consentire alla coppia di mantenere in vita il rapporto con altra forma di convivenza registrata che ne tuteli adeguatamente diritti ed obblighi.