di Simona d’Onofrio
Siamo a Bologna, dove una coppia si è vista annullare il proprio matrimonio, dopo che il marito aveva registrato il suo cambio di sesso, diventando donna.
Con grande sbigottimento, la coppia accoglie la notizia, decidendo di non rimanere inerme: venivano, in tal modo, infatti, cancellati anche tutti i diritti connessi all’unione riconosciuta dalla legge. I due coniugi, allora, intraprendono un ricorso alla Consulta, contro la legge 164 del 1982, sulle norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, secondo la quale il loro matrimonio deve essere annullato in seguito alla scelta del marito di cambiare sesso. Nel ricorso, si legge che “chi cambia sesso deve poter mantenere, nel caso in cui entrambi i coniugi lo richiedano, un rapporto di coppia giuridicamente regolato con un’altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore”.
La Cassazione ha accolto la richiesta dei coniugi, ritenendola incostituzionale, segnalando un vuoto normativo visto che, sciolto il matrimonio in conseguenza del cambiamento di sesso, non prevede la possibilità alternativa che intervenga un’altra forma di convivenza giuridicamente riconosciuta.


