Giurisprudenza e dottrina hanno impiegato svariati anni prima di arrivare ad affermare l’esistenza di un diritto all’oblio, ovvero il diritto di far dimenticare fatti passati della propria esistenza.

Quando si parla di diritto all’oblio ci si riferisce, in realtà, ad almeno tre differenti situazioni: quella di chi desidera non vedere nuovamente pubblicate notizie relative a vicende, in passato legittimamente diffuse, quando è trascorso un certo tempo tra la prima e la seconda pubblicazione; quella, connessa all’uso di internet e alla reperibilità delle notizie nella rete, consistente nell’esigenza di collocare la pubblicazione nel contesto attuale; e quella, infine, nella quale l’interessato fa valere il diritto alla cancellazione dei dati.

Se negli Stati Uniti il riconoscimento del “right to be let alone” risale all’ultimo decennio dell’ottocento, in Italia fino all’approvazione della costituzione non ci sono state significative richieste da parte della società di vedere tutelata l’integrità della propria vita privata. Una volta entrata in vigore la costituzione, sebbene a livello internazionale già esistessero delle norme volte alla protezione della privacy e dell’identità personale dell’individuo, la dottrina manteneva posizioni contrastanti a riguardo.

Ed invero, le decisioni delle corti differenziavano nettamente a seconda se rese in sede di merito o di legittimità: se, da una parte i giudici di merito iniziavano a percepire la necessità di definire un diritto alla riservatezza, da tutelare in sede giudiziale, dall’altra parte la Corte di Cassazione appariva reticente a riconoscere tale impostazione.

In questa fase era la dottrina, interessata a discutere su quanto l’influsso dell’incedere del tempo, e i mutamenti di condizione e stato, potessero effettivamente incidere sulla tutela dell’identità della persona, ad offrire interessanti contributi volti al riconoscimento del diritto alla riservatezza “storica”.

Alcuni autori indagavano su quale fosse il requisito affinché la notizia relativa ad un fatto di cronaca risalente nel tempo potesse nuovamente essere lecitamente diffusa; per questa dottrina, nel momento successivo alla definizione del processo penale, la pubblicità di fatti criminosi era da considerarsi lecita solo qualora fosse di fatto subordinata all’attualità dell’interesse sociale alla notizia.

Altri si occupavano di evidenziare come le informazioni rese pubbliche nel passato non dovessero influenzare i procedimenti in corso. Parte della dottrina si interrogava, in particolare, se si potesse dare pubblicità a fatti propri del passato, allorché collegati, sul piano giudiziario, con accadimenti attuali, consapevole che ciò avrebbe potuto alterare la percezione dei caratteri propri della persona, nonché sulla possibilità di rendere noti degli accadimenti in un momento successivo alla definizione del procedimento penale anche a condizione che sussistesse di interesse pubblico all’informazione. Si iniziò così a ragionare sull’influsso che il fattore temporale poteva avere in relazione ad accadimenti divenuti di pubblico dominio. Una dottrina diede rilievo al legame che poteva instaurarsi tra tempo e diritto alla privacy, valutando se il tempo stesso potesse incidere sulla sensibilità di coloro i quali non volessero vedere richiamati alla memoria fatti spiacevoli del proprio trascorso. 

La condanna della memoria

Prima dell’avvento delle tecnologie la memoria era squisitamente personale, con le conseguenti problematiche derivate dalla relativa condivisione. Trasmettere un’esperienza, un’abilità o anche solo una conoscenza era un processo complesso, che richiedeva sforzi notevoli. L’unico mezzo di trasmissione della memoria individuale era la memoria procedurale, la riproduzione dell’esperienza che portava un soggetto a condividere direttamente la propria esperienza sensibile con altri. Questo meccanismo risultava limitativo in relazione alle tempistiche e alla portata della condivisione delle esperienze individuali; vale a dire che meno persone in meno tempo erano in grado di venire a conoscenza delle informazioni proprie della memoria del singolo.

Nell’antichità essere dimenticati poteva essere una condanna. La locuzione latina damnatio memoriae significa letteralmente “condanna della memoria” e si riferisce ad un istituto previsto nella Roma antica in età repubblicana. Questa pena consisteva nella cancellazione di una determinata persona da tutti i documenti esistenti che ne contenessero la nomina, con l’obiettivo di mantenere l’onore di Roma.

 Infatti, nella società romana si dava molta importanza all’immagine e alla reputazione di cui un cittadino godeva, per questo la condanna appariva ancora più crudele. Si cancellava l’integrale ricordo di una persona con la distruzione di qualsiasi traccia potesse tramandare la sua esistenza ai posteri. Tale pena, riservata ai nemici di Roma e del Senato, aveva in realtà origini molto più remote, risalenti all’antico Egitto. Probabilmente tra i primi a subire la damnatio fu Hatshepsut, figlia maggiore del re Thutmosis I, sposata al fratellastro Thutmosis II e tutrice del giovane fratellastro e nipote Thutmosis III, che riuscì a sfidare la tradizione e a installarsi saldamente sul trono divino dei faraoni. Fu infatti l’unica presenza femminile nella storia dell’antico Egitto ad essere rappresentata, sia come donna che come uomo, vestita con abiti maschili, dotata di accessori maschili e addirittura della barba finta tradizionalmente esibita dai faraoni. Alla sua morte Thutmosis III fece cancellare il suo nome da ogni documento ufficiale e distruggere ogni statua che la raffigurasse. 

Nel diritto romano diviene una pena, riservata ai nemici di Roma, consistente nell’eliminare ogni traccia della memoria di una persona da documenti, scritti e immagini. Subirono tale condanna anche tantissimi imperatori come Marco Antonio, Caligola, Nerone, Commodo, con la cancellazione del nome dalle iscrizioni di tutti i monumenti pubblici, l’abbattimento di statue e monumenti onorari e lo sfregio dei ritratti presenti sulle monete. A volte la pena, in caso di voto positivo del Senato, era seguita dall’annullamento degli atti, ossia dalla completa distruzione di tutte le opere realizzate dal condannato nell’esercizio della propria carica, perché era ritenuto un pessimo cittadino. Se tale atto avveniva in vita, allora – dal punto di vista giuridico – esso rappresentava una vera e propria morte civile.

In epoca moderna la damnatio memoriae è stata adoperata non solo nei confronti di singole persone, ma anche di ideologie o periodi storici: esempi recenti sono stati la cancellazione dei simboli legati al fascismo in Italia, compresa la conventio ad tacendum nei confronti della cosiddetta “Città del Duce”, ossia Forlì, e quelli del nazismo in Germania, la rimozione di alcune statue equestri di Francisco Franco in Spagna, la rimozione o lo sfregio delle statue e delle effigi raffiguranti Saddam Hussein in Iraq e Mu’ammar Gheddafi in Libia.