di Avv. Marco Valerio Verni
Ormai sono all’ordine del giorno le notizie riguardanti la fuga di diversi migranti che, approdati sul nostro territorio, soprattutto attraverso i viaggi sui barconi provenienti dall’Africa, scappano poi dai centri di accoglienza dove vengono inseriti in attesa del perfezionamento delle pratiche inerenti le loro richieste di presunta protezione internazionale.
Posto che, già così facendo, essi dimostrino di non accettare le regole del Paese ospitante (il nostro, nel caso di specie), e che già solo questo dovrebbe poter indurre le autorità competenti ad apporre un bel diniego alle suddette loro istanze, al netto poi delle altrettanto evidenti considerazioni sul lloro discutibile (in molti casi) diritto di accedere a tale sacro istituto, quel che appare, o, almeno, dovrebbe apparire certo, è che, secondo giustizia, occorrerebbe aprire dei procedimenti penali in capo a costoro, soprattutto se positivi al test del Covid-19, per valutare eventuali loro responsabilità perquel che qui brevemente si dirà.
Sono ancora freschi- ed anzi, ancora possibili di “riattuazione”- i crescenti divieti o le limitazioni degli spostamenti, in macchina, a piedi, o con qualsiasi altro mezzo, oltre che la sospensione sempre più stringente di diverse attività, fino, addirittura, al famigerato lockdown, posti in essere dal governo Conte per fronteggiare la drammatica situazione sanitaria che, tuttora, sta mietendo vittime in tutto il mondo, accompagnati dai famigerati modelli di autocertificazione con i quali, tra l’altro, si informava via via la popolazione italiana dei rischi connessi ad eventuali violazioni delle varie disposizioni su cedutesi in maniera quasi spasmodica nei mesi più caldi dell’emergenza.
Tra queste ultime, naturalmente, anche quelle che richiamavano i delitti contro la salute pubblica e, in particolare, il gravissimo reato di epidemia: quest’ultimo, è previsto e punito, nel nostro ordinamento, tanto se commesso con dolo (ossia con volontà: art. 438 c.p.), quanto se commesso con colpa (art. 452 c.p.), ossia con imperizia, imprudenza o negligenza, ed è concretamente imputabile, almeno in questa seconda accezione, a colui o coloro che, sorpresi “fuori casa”, avessero invece l’obbligo della permanenza domiciliare per lo svolgimento della c.d. quarantena, in quanto positivi, per quel che qui interessa, al c.d. Coronavirus (si badi: non si esige per questo tipo di comportamento illecito, la creazione di un pericolo concreto per la salute pubblica, essendo sufficiente che le condotte abbiano in sé l’attitudine a produrre nocumento alla salute pubblica
prima richiamata).
Come, appunto, nel caso dei migranti infetti, volontariamente fuggiti dai centri di accoglienza:
costoro, infatti, una volta giunti sul nostro territorio, diventano (o dovrebbero diventare) a tutti gli effetti soggetti alla nostra legge, la cui ignoranza (ossia non conoscenza) certamente non ne giustifica il mancato rispetto (ignorantia legis non excusat), neanche nei casi più rigidi e rigorosi (dura lex, sed lex).
Sarebbe, poi, interessante, aprire altresì delle indagini sulle misure adottate dagli stessi centri di accoglienza al fine di vigilare sulle persone loro affidate, così come, prima ancora, rivalutare le politiche migratorie, soprattutto nell’attuale momento storico, ma questo è altro discorso. O forse no. Ma, quel che è certo, è che occorra cambiare rotta ed agire con decisione. Ne va della salute di
tutti, migranti compresi.
