Redditometro, spese medie Istat fuori dall’informativa
Nell’informativa sulla privacy che accompagna i nuovi modelli dichiarativi è assente qualsiasi riferimento alle spese medie Istat, che quindi potrebbero uscire dal redditometro
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’informativa sul trattamento dei dati personali che accompagna i primi modelli definitivi delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2013 (tra cui il modello 730/2014). Il documento non contiene alcun riferimento alle spese medie Istat, ovvero ai valori di spesa presuntivi ricavati dalle statistiche Istat. L’Agenzia, sembra, quindi, orientata ad accogliere le indicazioni del Garante della privacy, che con il provvedimento del 21.11.2013, aveva dato il via libera al nuovo redditometro, richiedendo tuttavia modifiche con riguardo alle spese medie Istat, che secondo il Garante sono poco riconducibili correttamente ad un individuo. I controlli previsti dal nuovo redditometro partiranno a breve, forse anticipati da una circolare operativa delle Entrate. In quell’occasione, potrebbe essere chiarito con certezza se le spese medie Istat saranno considerate o no.
Acqua, IVA al 22% se venduta in bottiglia
L’aliquota agevolata al 10% si applica solo alla cessione e distribuzione dell’acqua attraverso la rete idrica municipale mediante contratti stipulati con il Comune o società autorizzate
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 11/E del 17 gennaio scorso, in risposta ad una società che vende acqua di sorgente o da tavola mediante i normali canali di distribuzione, ha chiarito il corretto trattamento IVA per tale cessione. In particolare, è stato precisato che si applica l’aliquota agevolata al 10% alla cessione e distribuzione attraverso la rete idrica municipale mediante contratti stipulati con il Comune o società autorizzate. L’aliquota agevolata, in sostanza, riguarda solo il servizio pubblico di distribuzione del bene primario. Al contrario, l’acqua “di sorgente”, imbottigliata e disponibile al supermercato, anche se simile per alcune caratteristiche alla “potabile”, sconta l’aliquota IVA ordinaria del 22% così come avviene per le acque minerali. A determinare il livello di tassazione, infatti, non sono tanto le qualità chimiche e microbiologiche del prodotto, ma le modalità con cui questo viene venduto e distribuito.
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Deducibilità costi auto – le novità applicabili a partire dal 2013
Cambiano le regole per quanto concerne la deducibilità dei costi dei veicoli aziendali e dei veicoli dei professionisti.
Riepiloghiamo in una tabella le nuove percentuali di deducibilità che si applicano, per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare, a partire dal 1° gennaio 2013.
Fino al 31.12.2012 | Dal 01.01.2013 | |
IMPRESE | ||
DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE COME BENI STRUMENTALI NELL’ESERCIZIO DELL’IMPRESA
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100% | 100% |
Veicoli adibiti ad uso pubblico | 100% | 100% |
DIVERSI DA QUELLI USATI COME ESCLUSIVAMENTE STRUMENTALI
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40%* |
20%* |
Veicoli di agenti e rappresentanti di commercio | 80%* | 80%* |
Veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta | 90% | 70% |
PROFESSIONISTI | ||
Veicoli di esercenti arti e professioni in forma individuale | 40%*
Limitatamente ad un solo veicolo |
20%*Limitatamente ad un solo veicolo |
Veicoli di società semplici e società di persone che esercitano arti e professioni | 40%*Limitatamente ad un veicolo per ogni socio* | 20%*Limitatamente ad un veicolo per ogni socio* |
* Nel calcolo del costo deducibile non si tiene conto della parte di costo che eccede alcuni limiti variabili in funzione del tipo di veicolo e del tipo di costo (acquisto, leasing, noleggio). I suddetti limiti sono rimasti invariati rispetto al passato e sono riportati nella tabella seguente:
Acquisto/Leasing |
Noleggio |
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Autovetture Autocaravan |
18.075,99 (25.822,84 in caso di agenti e rappresentanti) |
3.615,20 |
Motocicli
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4.131,66 |
774,69 |
Ciclomotori
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2.65,83 |
413,17 |